Naming e dintorni: il marchio notorio

Registrare un marchio potrebbe sembrare semplice, quasi un’impresa da pochi minuti, ma in alcuni casi si dovrà fare attenzione anche a non incappare in alcune categorie specifiche, come accade con il marchio notorio.
Nella nostra legislazione, e anche in quella europea, si fa infatti riferimento a quello che è il marchio notorio, considerato come tale nel momento in cui goda dello stato di rinomanza.
A questi marchi la legge consente di attribuire una protezione ultra merceologica, cioè indipendente rispetto alla categoria merceologica alla quale appartenga il prodotto stesso.
Che cos’è il marchio notorio?
Per comprendere che cosa sia un marchio notorio, in grado di godere dello stato di rinomanza, si potrà prendere in considerazione l’articolo 20 del Codice Italiano della Proprietà Industriale.
In esso si legge:
“Il titolare ha diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.
Quindi, puoi capire come questo stato di rinomanza sia importante, e possa concedere ad un’azienda un diritto praticamente di esclusiva rispetto ad un marchio, ad un logo o ad un nome.
Per poter godere di questo stato di rinomanza esistono diversi elementi che dovranno essere rispettati.
In primo luogo, si stabilisce come il marchio debba essere utilizzato: esso, infatti, dovrà essere noto ad una grande quantità di persone che dovranno poterlo riconoscere rispetto ad altri e praticamente senza indugio.
Il prodotto, o la marca, dovranno avere dei segni distintivi e dovranno poter essere individuati in mezzo agli altri e, spesso, preferiti ad altri tipi di prodotti o di marchi.
La tutela per lo stato di rinomanza
Nel momento in cui sia effettivamente stato accertato che un marchio è diventato notorio, e che quindi gode dello stato di rinomanza, la legge lo proteggerà, addirittura prescindendo rispetto al presupposto che si possa effettivamente arrivare a confondere due o più prodotti sul mercato.
A livello legislativo, quindi, si ritiene che sia sufficiente la presenza di un certo grado di somiglianza tra un marchio notorio e un secondo, tale che il consumatore possa pensare che esista un certo grado di connessione tra i due prodotti.
Pensa, ad esempio, se si iniziassero a commercializzare dei cosmetici che si chiamino Cristian Chanel. Il pubblico potrebbe pensare che la linea sia connessa a quella classica, e molto nota, di Coco Chanel, e potrebbe iniziare a comprare i beni della società concorrente proprio per questo grado di somiglianza.
La legge prevede queste tutele soprattutto per evitare che si verifichino alcune circostanze che potrebbero davvero danneggiare chi, per primo, abbia registrato il proprio marchio:
- Per evitare che l’utilizzo di un marchio, o anche di un logo, non autorizzato consenta al terzo di trarre un vantaggio proveniente dallo sfruttamento della notorietà del marchio principale. Nell’esempio precedente, Cristian Chanel potrebbe sfruttare l’impegno e gli investimenti del marchio Chanel per ottenere un vantaggio economico;
- Per evitare che l’utilizzo di un marchio possa recare un danno a chi abbia registrato il marchio notorio per primo. Ad esempio, sempre prendendo in considerazione Cristian Chanel, questo potrebbe arrivare ad offuscare il marchio principale, oppure, con dei comportamenti non leciti o non etici, potrebbe portare una cattiva pubblicità anche per il marchio principale, ed unico marchio legittimato dalla legge.
Per questo, quindi, nel momento in cui vorrai registrare il tuo marchio, o il nome della tua azienda (o di un semplice prodotto) sarà necessario controllare anche che questo non vada a violare queste disposizioni.